Art. 5.
(Produzione di opere nazionali ed europee).

      1. Le emittenti televisive nazionali, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, riservano una quota dei loro introiti netti annui derivanti dalla pubblicità alla produzione e all'acquisto di programmi audiovisivi europei, compresi i film destinati alle sale cinematografiche, in misura non inferiore al 60 per cento della quota suddetta, ivi compresi quelli realizzati da produttori indipendenti. Tale quota non può essere inferiore al 10 per cento degli introiti stessi ed è riservata esclusivamente alla produzione o all'acquisto.
      2. Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate alla diffusione via satellite riservano una quota del loro fatturato netto annuo derivante da abbonamenti e pubblicità alla produzione e all'acquisto di programmi audiovisivi europei, compresi i film destinati alle sale cinematografiche, in misura non inferiore al 60 per cento della quota suddetta, ivi compresi quelli realizzati da produttori indipendenti. Tale quota non può essere inferiore al 10 per cento del fatturato stesso ed è riservata esclusivamente alla produzione o all'acquisto.
      3. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo destina, oltre alle quote previste al comma 1, una quota, stabilita dal contratto di servizio, dei proventi complessivi dei canoni di abbonamento alla produzione di opere europee, compresi i film destinati alle sale cinematografiche, in misura non inferiore al 60 per cento, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. Tale quota non può essere inferiore al 20 per cento ed è riservata esclusivamente alla produzione.
      4. Al termine di ogni esercizio finanziario le emittenti televisive nazionali, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, e le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate alla diffusione via satellite sono tenute a presentare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione per la

 

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cinematografia, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, un rendiconto finanziario dal quale risultano le somme investite nella produzione di opere europee con la specificazione del genere e dei costi delle singole opere.
      5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro trenta giorni dalla data di ricevimento del rendiconto di cui al comma 4 verifica la corretta attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e applica eventualmente le sanzioni previste all'articolo 9, comma 1.